Regolamento›Titolo III›Capo I
Art. 106
In vigore dal 21 lug 1926
Coloro che intendono godere dei benefici stabiliti dagli del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, devono darne avviso all'Ispettorato forestale indicando il tempo in cui intendono iniziare i lavori.
Qualora l'interessato ne faccia richiesta, i criteri e le modalità dei lavori potranno essere stabiliti d'accordo fra l'Ispettorato e l'interessato od un suo delegato.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-05-16;1126#art-r-106