RegolamentoTitolo IICapo I

Art. 102

In vigore dal 21 lug 1926
Qualora siano costituiti i Consorzi di cui all' del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, i bilanci preventivi ed i conti consuntivi devono essere preparati a cura degli Ispettorati forestali e sottoposti all'approvazione dei Comitati forestali. La contabilità dei fondi consorziali è affidata alla ragioneria dell'Amministrazione provinciale ed il servizio di cassa al tesoriere della Provincia, il quale provvede ai pagamenti in seguito ad ordini rilasciati dal presidente del Comitato forestale. L'aggio da corrispondersi al tesoriere sarà prelevato dai contributi degli Enti consorziati. Alle spese dei lavori da eseguirsi in economia dall'Ispettorato forestale sarà provveduto con apertura di credito nei limiti stabiliti dal regolamento generale di contabilità dello Stato. Il funzionario delegato renderà conto di ogni anticipazione nelle forme stabilite dal detto regolamento. Il pagamento delle opere date in appalto sarà effettuato in base alle condizioni stabilite nei rispettivi contratti. Il collaudo dei lavori sarà eseguito da una Commissione nominata nel proprio seno dal Comitato forestale. Nelle provincie comprese nel compartimento del Magistrato alle acque i Comitati forestali eserciteranno le attribuzioni che in materia di rimboschimenti e rinsaldamenti sono esercitate dai Comitati delle altre provincie del Regno. Però il loro programma annuale di lavoro deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Magistrato suddetto, il quale, esercitando la sua alta sorveglianza sull'attuazione di esso, curerà il coordinamento dell'attività dei Comitati del proprio compartimento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-05-16;1126#art-r-102

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