RegolamentoTitolo IICapo I

Art. 96

In vigore dal 21 lug 1926
Nel caso di revoca di cui all'articolo precedente si provvederà al collaudo dei lavori eseguiti sino alla data del decreto di revoca o di risoluzione accertandone l'importo, che potrà essere rimborsato al concessionario fatta deduzione delle somme già corrispostegli nel solo caso in cui i lavori stessi siano riconosciuti utili ai fini della sistemazione del bacino, con criterio insindacabile del Ministero competente, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici o del Comitato tecnico del Magistrato alle acque.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-05-16;1126#art-r-96

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