RegolamentoTitolo IICapo I

Art. 94

In vigore dal 21 lug 1926
Allo scadere di ciascun anno dalla data dell'inizio dei lavori l'Ufficio che ne ha l'alta sorveglianza procede all'accertamento della regolarità delle opere eseguite, liquidando lo importo di ogni singola opera nei limiti delle previsioni del progetto esecutivo ed aumentandolo fino al 20 per cento, a norma della convenzione. Il certificato di liquidazione sarà trasmesso al Ministero competente per l'approvazione, dalla cui data diventa liquida l'annualità convenuta. Al pagamento delle singole annualità sarà provveduto entro quattro mesi dalla data di emissione del certificato, e, trascorso tale termine, sarà dovuto al concessionario l'interesse al saggio del 4 per cento fino al giorno dell'effettivo pagamento. Se dal certificato risulterà che il concessionario avrà eseguito i lavori per un importo superiore a quello dell'annualità stabilita per quel determinato anno, sull'eventuale maggior importo sarà dovuto l'interesse del 4 per cento dalla data dell'approvazione ministeriale del certificato a quella dell'emissione del decreto di rimborso. La disposizione di cui al precedente capoverso non è applicabile alla concessione in cui sia prevista la ripartizione delle opere in lotti suscettibili di parziale collaudo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-05-16;1126#art-r-94

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