Regolamento›Titolo III›Capo I
Art. 114
In vigore dal 21 lug 1926
Le opere di miglioria dei pascoli dovranno essere compiute nel termine che stabilirà caso per caso il Comitato forestale all'atto dell'approvazione del progetto. Tale termine, che non dovrà superare normalmente il limite di cinque anni nel caso di cui ai successivi , s'intenderà decorrere dalla data di concessione del mutuo.
Qualora le opere non siano eseguite nel detto termine, il Comitato revocherà la concessione del contributo. Qualora, invece, le opere siano eseguite solo parzialmente, il Comitato, nel caso che riconosca che le stesse rappresentino un effettivo miglioramento del pascolo, ridurrà il contributo in proporzione delle opere compiute, nel caso contrario lo revocherà.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-05-16;1126#art-r-114