RegolamentoTitolo IIICapo I

Art. 117

In vigore dal 21 lug 1926
Qualora sia chiesta la concessione del mutuo di favore, il Ministero per l'economia nazionale trasmette alla Cassa depositi e prestiti gli atti amministrativi, che vi hanno attinenza, insieme col decreto d'impegno dell'Azienda del demanio forestale di Stato per il pagamento alla Cassa medesima del concorso governativo. In base a tali atti, la Cassa è autorizzata a promuovere nei modi consueti la concessione del mutuo. L'ammontare del mutuo non può essere superiore alla differenza tra l'importo delle spese approvate ed il contributo concesso.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-05-16;1126#art-r-117

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