Regolamento›Titolo III›Capo I
Art. 121
In vigore dal 21 lug 1926
Qualora le opere di miglioria non siano compiute nel termine stabilito dal Comitato forestale ovvero siano eseguite solo parzialmente, il Ministero per l'economia nazionale nel primo caso, revocherà la concessione del concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui e, nel secondo, ridurrà tale concorso in proporzione delle opere compiute.
In conformità delle determinazioni ministeriali, la Cassa dei depositi e prestiti provvederà, a sua volta, alla revoca od alla riduzione del mutuo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-05-16;1126#art-r-121