Regolamento›Titolo III›Capo I
Art. 126
In vigore dal 21 lug 1926
Qualora le opere di miglioria non siano compiute nel termine stabilito dal Comitato forestale, si applicheranno le disposizioni dell', primo comma.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-05-16;1126#art-r-126