Regolamento›Capo II
Art. 127
In vigore dal 21 lug 1926
L'Amministrazione forestale, a richiesta dei silvicoltori e degli industriali forestali, o di propria iniziativa, presta l'opera sua al conseguimento degli scopi di cui nell' del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, sia con consigli ed istruzioni e con i mezzi di propaganda di cui dispone, sia coll'offrire, nei limiti delle esigenze del servizio, l'opera gratuita del proprio personale tecnico e di custodia per visite e direzione dei lavori.
Per il conseguimento dei fini di cui nello stesso potranno essere concessi sussidi, a scopo di propaganda forestale, per pubblicazioni, conferenze, riunioni e congressi, incoraggiamenti e concorsi alle esposizioni di silvicoltura e di alpicoltura, e premi e sussidi per la protezione della selvaggina nei boschi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-05-16;1126#art-r-127