RegolamentoTitolo IIICapo I

Art. 124

In vigore dal 21 lug 1926
A cura dell'Ente mutuatario o dell'Istituto mutuante deve essere rimessa copia del contratto di mutuo, entro dieci giorni dalla registrazione, al Ministero per l'economia nazionale, perché possa provvedersi all'iscrizione in bilancio della annualità a carico dell'Azienda forestale od al pagamento della somma corrispondente alla capitalizzazione delle annualità entro i limiti dei residui attivi del fondo annualmente stanziato per la concessione dei contributi e del concorso nel pagamento degli interessi di cui ai precedenti articoli. La quota di concorso dello Stato per ciascun mutuo è corrisposta direttamente dall'Azienda forestale all'Istituto mutuante alla scadenza delle annualità o delle semestralità relative, in misura costante, determinata nel modo seguente: calcolato il valore attuale, all'inizio del mutuo, delle quote d'interessi secondo il saggio pattuito comprese nelle annualità o semestralità dovute e stabilita la parte di detto valore attuale corrispondente alle quote di concorso dello Stato, questa parte, trasformata in annualità o semestralità costante per tutta la durata del mutuo, rappresenterà la quota di concorso dello Stato. Il mutuatario corrisponderà all'Istituto mutuante la differenza tra l'annualità o semestralità dovuta per estinzione del mutuo e la quota costante di concorso dello Stato, oltre gli accessori. Sulle somme somministrate prima dell'entrata, in ammortamento del mutuo può dagli Istituti, previo accordo con il Ministero per l'economia nazionale, essere richiesto il pagamento degli interessi semplici e degli accessori maturati alla fine di ciascun anno o semestre ed il concorso dello Stato in tale pagamento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-05-16;1126#art-r-124

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