Regolamento›Titolo III›Capo I
Art. 123
In vigore dal 21 lug 1926
L'ammontare del mutuo non potrà essere superiore alla differenza tra l'importo delle spese approvate ed il contributo Concesso.
Il mutuo non può essere contratto per un periodo superiore a trent'anni.
Gli Enti mutuatari avranno sempre facoltà di estinguere il loro debito in un periodo più breve.
Il mutuo sarà estinto col sistema dell'ammortamento, mediante annualità o semestralità fisse, comprensive del capitale, degli interessi e degli accessori
Il periodo di estinzione dei mutui ha sempre inizio, salvo quanto è disposto al comma seguente, dal 1° luglio o dal 1° gennaio successivi al semestre nel quale il mutuo è stato stipulato e l'ammontare del mutuo deve essere quello risultante dalle sovvenzioni effettivamente eseguite, con l'aggiunta degli interessi semplici, fino all'inizio del periodo di ammortamento, salvo che di questi non si provveda al separato realizzo.
Per i mutui stipulati con Istituti di credito fondiario mediante emissione di cartelle, alle date di cui nel comma precedente sono sostituite quelle del 1° aprile e del 1° ottobre.
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