RegolamentoTitolo IVCapo I

Art. 129

In vigore dal 21 lug 1926
Le deliberazioni del Comitato sono rese esecutive col visto del Ministro per l'economia nazionale. Le adunanze del Comitato sono valide quando intervengano quattro membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente. Per assenza od impedimento del presidente farà le veci di questo il componente più anziano per età.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-05-16;1126#art-r-129

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