RegolamentoTitolo IIICapo I

Art. 115

In vigore dal 21 lug 1926
Le deliberazioni dei Comitati forestali con cui si approvano i progetti e si determina la misura dei contributi per l'esecuzione delle opere di cui ai precedenti articoli saranno comunicate, prima di darne notizia ai richiedenti, al Ministero per l'economia nazionale, che provvede con proprio decreto a rendere esecutive le deliberazioni stesse ed all'impegno della relativa spesa.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-05-16;1126#art-r-115

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