Regolamento›Titolo III›Capo I
Art. 109
159 / 193In vigore dal 21 lug 1926
L'Ispettorato forestale, fatte verificare, occorrendo, le condizioni dei luoghi, trasmette la domanda col proprio parere al Comitato forestale.
Ogni qualvolta sia opportuno, l'Ispettorato forestale, a richiesta dell'interessato, disporrà che la visita dei luoghi preceda la presentazione del progetto, al fine di concretare col progettista le opere di miglioramento da proporre, i criteri tecnici da seguire nella loro esecuzione ed i prezzi unitari da servire di base alle analisi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-05-16;1126#art-r-109