Regolamento›Titolo IV›Capo I
Art. 135
In vigore dal 21 lug 1926
Le indennità ed i rimborsi delle spese di viaggio agli arbitri ed al segretario del Collegio arbitrale sono liquidate in base alle norme contenute nell' comma 2° lettere a) e b) del presente regolamento. Dette spese fanno parte di quelle giudiziali e sono anticipate dall'Azienda forestale e vanno a carico dell'espropriato quando il prezzo stabilito dagli arbitri risulti inferiore a quello offerto.
La loro tassazione, salvo il caso previsto dal 1° comma dell' del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, è fatta in ragione dell'ammontare del prezzo e con riguardo alle circostanze di ciascuna controversia, quando la determinazione del prezzo è stabilita contemporaneamente nei confronti di più proprietari.
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