Regolamento›Titolo V
Art. 187
In vigore dal 21 lug 1926
Le funzioni dei membri del Comitato sono gratuite.
Però a coloro che non risiedono nel luogo dove si tengono le adunanze sono dovute:
a) le indennità di viaggio e di soggiorno nella misura stabilita dalle disposizioni vigenti, se appartenenti alle Amministrazioni dello Stato;
b) le indennità di cui sopra stabilite dalle disposizioni vigenti per gli impiegati del grado settimo, se nominati dal Ministero per l'economia nazionale fra persone estranee alle Amministrazioni dello Stato;
c) le indennità stabilite dalle singole amministrazioni per i membri eletti dai Consigli provinciali e comunali.
Per gli accertamenti da effettuarsi nei casi previsti dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 e dal presente regolamento saranno corrisposte le indennità di cui alla lettera a) del comma precedente, se trattisi di membri appartenenti alle Amministrazioni dello Stato, e quelle di cui alla lettera b) se trattisi di tutti gli altri componenti.
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