RegolamentoTitolo V

Art. 186

In vigore dal 21 lug 1926
I membri del Comitato forestale nominati dal Consiglio provinciale non possono rappresentare contemporaneamente alcun Comune della Provincia. Ciascun Comune deve avere il proprio rappresentante, e non può un solo individuo riunire in sè le rappresentanze di più Comuni. Ai membri nominati dal Ministro per l'economia nazionale, escluso il presidente, ed a quelli elettivi può esser dato un supplente. I membri supplenti possono intervenire alle sedute, ma prendono parte alle votazioni solo nel caso di assenza o di impedimento dei membri effettivi. Il Comitato avrà sede presso l'ufficio forestale del capoluogo della Provincia o, in mancanza, presso gli uffici dell'Amministrazione provinciale e delibererà il proprio regolamento interno per la trattazione degli affari. Per la validità delle deliberazioni del Comitato occorrerà la presenza di almeno quattro dei suoi membri. A parità di voti prevarrà il voto del presidente. Le funzioni di segretario del Comitato saranno disimpegnate da un funzionario tecnico forestale designato dall'ispettore capo del ripartimento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-05-16;1126#art-r-186

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