RegolamentoTitolo V

Art. 188

In vigore dal 21 lug 1926
Nella formazione dei nuovi Comitati, in applicazione dell' del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, resteranno in carica i membri eletti dai Consigli provinciali e comunali, purchè la nomina non sia avvenuta da oltre un anno. I membri suddetti, che in applicazione della precedente disposizione continueranno a far parte del Comitato, s'intenderanno come nuovi nominati e resteranno in carica ancora per un triennio. Dei rappresentanti del Consiglio provinciale il meno anziano di età assumerà le funzioni di membro supplente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-05-16;1126#art-r-188

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