Regolamento›Capo II
Art. 183
In vigore dal 21 lug 1926
Le spese di amministrazione del distretto, comprese quelle di stipendio al personale direttivo e di custodia, sono annualmente liquidate dal Ministero per l'economia nazionale, che determinerà altresì la quota di contributo a carico dell'Azienda del demanio forestale dello Stato, nei limiti di cui all' del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.
Dette spese, al netto del contributo dell'Azienda, saranno addebitate ai singoli Comuni aventi patrimonio gestito dal distretto, in ragione dei redditi lordi ricavati da ciascun patrimonio.
Con ordine dell'amministratore del distretto la quota di spese, posta a carico d'ogni Comune, sarà dai tesorieri comunali versata a favore dell'Azienda suddetta.
Qualora i redditi dell'anno non coprano l'ammontare di detta spesa, la differenza sarà prelevata, come sopra, dai redditi lordi degli anni successivi.
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