RegolamentoCapo II

Art. 185

In vigore dal 21 lug 1926
Il capo del distretto è tenuto ad informare le amministrazioni interessate dei provvedimenti da lui adottati per la gestione dei beni di loro pertinenza. Nella discussione dei bilanci, dei conti e di tutti i provvedimenti riguardanti la sua gestione egli, dietro invito, interverrà alle sedute dei Consigli amministrativi degli Enti, per fornire chiarimenti e notizie.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-05-16;1126#art-r-185

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