RegolamentoTitolo V

Art. 191

In vigore dal 21 lug 1926
Fra i delegati agli accertamenti locali deve essere compreso almeno uno dei membri tecnici del Comitato. Però, per le deliberazioni da prendersi in seguito a detti accertamenti, non è richiesta la presenza di coloro che parteciparono al sopraluogo. Ove trattisi di proposte presentate dall'Ispettorato forestale dovrà essere invitato al sopraluogo un funzionario tecnico dell'Amministrazione forestale, sempre che all'accertamento non partecipi l'ispettore che fa parte del Comitato. Per l'approvazione dei progetti e per la determinazione dei contributi per l'esecuzione delle opere di cui agli del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, i membri elettivi del Comitato prendono parte alle deliberazioni con voto consultivo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-05-16;1126#art-r-191

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