Regolamento›Titolo V
Art. 192
In vigore dal 21 lug 1926
I provvedimenti presi dal Comitato forestale che devono essere osservati anche da coloro che non siano nè proprietari nè possessori di terreni, cui i provvedimenti stessi si riferiscono, devono essere pubblicati all'albo del Comune per un periodo di 15 giorni salvo che non sia diversamente disposto dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e dal presente regolamento.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-05-16;1126#art-r-192