Art. 1

In vigore dal 21 lug 1926
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 relativo al riordinamento ed alla riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani, modificato dal R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 23; Udito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato; Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per i lavori pubblici, per la giustizia e gli affari di culto; Abbiamo decretato e decretiamo: È approvato l'unito regolamento, visto, d'ordine Nostro, dai Ministri per l'economia nazionale, per l'interno, per le finanze, per i lavori pubblici e per la giustizia e gli affari di culto, per la esecuzione del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, relativo al riordinamento ed alla riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 16 maggio 1926. VITTORIO EMANUELE. Mussolini - Belluzzo - Federzoni - Volpi - Giuriati - Rocco. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1926. Atti del Governo, registro 250, foglio 26. - Coop
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-05-16;1126#art-rd-1

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