Regolamento›Titolo V
Art. 186
186 / 193In vigore dal 21 lug 1926
I membri del Comitato forestale nominati dal Consiglio provinciale non possono rappresentare contemporaneamente alcun Comune della Provincia.
Ciascun Comune deve avere il proprio rappresentante, e non può un solo individuo riunire in sè le rappresentanze di più Comuni.
Ai membri nominati dal Ministro per l'economia nazionale, escluso il presidente, ed a quelli elettivi può esser dato un supplente.
I membri supplenti possono intervenire alle sedute, ma prendono parte alle votazioni solo nel caso di assenza o di impedimento dei membri effettivi.
Il Comitato avrà sede presso l'ufficio forestale del capoluogo della Provincia o, in mancanza, presso gli uffici dell'Amministrazione provinciale e delibererà il proprio regolamento interno per la trattazione degli affari.
Per la validità delle deliberazioni del Comitato occorrerà la presenza di almeno quattro dei suoi membri. A parità di voti prevarrà il voto del presidente.
Le funzioni di segretario del Comitato saranno disimpegnate da un funzionario tecnico forestale designato dall'ispettore capo del ripartimento.
Storico versioni
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