RegolamentoCapo II

Art. 141

In vigore dal 21 lug 1926
L'Ispettorato forestale, a richiesta degli Enti interessati e compatibilmente con le esigenze di servizio, potrà fare eseguire dal personale tecnico forestale i progetti di utilizzazione dei boschi. Le spese per la compilazione di tali progetti sono a carico dei richiedenti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-05-16;1126#art-r-141

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