RegolamentoCapo II

Art. 143

In vigore dal 21 lug 1926
Per i boschi situati in due o più provincie la competenza ad esercitare la tutela economica, di cui agli articoli precedenti, è deferita al Comitato forestale ed all'Ispettore forestale capo del ripartimento nel cui territorio trovasi la maggiore estensione dei boschi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-05-16;1126#art-r-143

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