Regolamento›Capo II
Art. 148
In vigore dal 21 lug 1926
La Commissione:
a) esercita nei limiti assegnati dal regolamento speciale, e, salve le funzioni attribuite al direttore, tutte le facoltà demandate dalla legge comunale e provinciale al Consiglio e alla Giunta comunale, relativamente all'amministrazione del patrimonio affidatole, eccettuata l'approvazione del piano economico, dei bilanci e dei conti, che essa deve proporre al Consiglio comunale;
b) presenta al Consiglio stesso le proposte per i provvedimenti che vincolano l'azienda oltre l'anno e per cui non sono sufficienti gli stanziamenti di bilancio;
c) fornisce i pareri richiesti dal Sindaco e dalle autorità superiori.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-05-16;1126#art-r-148