RegolamentoCapo II

Art. 146

In vigore dal 21 lug 1926
Allorchè i boschi e i pascoli del Comune siano, non soltanto patrimoniali, ma anche demaniali, uno dei componenti la Commissione amministratrice di cui all' del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 ed il relativo supplente, dovranno essere designati, dietro invito del Sindaco, dalla associazione degli utenti gli usi civici, ove questa esista. Qualora i beni demaniali, di cui sopra, appartengano esclusivamente ad una o più frazioni del Comune, un membro effettivo ed uno supplente dovranno essere scelti tra i frazionisti che abbiano i requisiti di cui all' suindicato. Ad eccezione del presidente tutti i componenti la Commissione anzidetta saranno invece scelti tra i frazionisti interessati, se tutti i boschi e pascoli, oggetto dell'azienda, appartengano esclusivamente ad una o più frazioni del Comune.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-05-16;1126#art-r-146

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