Regolamento›Capo II
Art. 142
In vigore dal 21 lug 1926
Gli Enti che intendano affidare la preparazione dei progetti di tagli a tecnici di propria fiducia, possono chiedere che la preparazione suddetta sia preceduta da una visita dei boschi da parte di un funzionario dell'Amministrazione forestale allo scopo di stabilire preventivamente i criteri tecnici ed economici da adottarsi nel progetto.
Le spese di sopraluogo del funzionario forestale saranno a carico dell'Ente ogni qualvolta il funzionario predetto ritenga che, date le condizioni del bosco, non sia opportuno procedere a tagli.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-05-16;1126#art-r-142