RegolamentoCapo II

Art. 153

In vigore dal 21 lug 1926
La direzione dell'azienda è affidata a persona tecnica nominata in base alle norme di cui all' del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267. Il direttore: a) sovraintende a tutto l'andamento dell'azienda, curando la osservanza del regolamento speciale dell'azienda stessa e dei regolamenti d'uso dei beni comunali; b) dirige l'intero personale degli impiegati e salariati ad essa assegnato; c) compila il piano economico di utilizzazione dei beni dell'azienda, nonché i progetti di taglio dei boschi, di allestimento e vendita dei relativi prodotti; d) prepara lo schema di bilancio ed il conto consuntivo economico; e) esegue le deliberazioni della Commissione amministratrice; f) assiste il presidente della Commissione nella presidenza alle aste e alle licitazioni private e nelle stipulazioni dei contratti; g) informa, di volta in volta, la Commissione di tutto ciò che può avere importanza nell'amministrazione dell'azienda e provoca da essa i provvedimenti che reputa opportuni per la conservazione e il miglioramento del patrimonio dell'azienda stessa; h) controfirma i mandati di pagamento, i ruoli di entrata e di uscita e tutti gli atti in genere dell'azienda che non spettino al presidente della Commissione e al capo dell'Amministrazione comunale; i) cura l'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle prescrizioni in materia forestale, mantenendosi in istretto rapporto con le autorità forestali locali, in modo che l'attività dell'azienda possa svolgersi in accordo con le disposizioni delle autorità stesse, cui è tenuto a notificare ogni fatto che possa interessare il servizio ed a comunicare le notizie statistiche delle quali fosse richiesto; k) cura di diffondere la cognizione delle disposizioni di legge e di regolamento intese a facilitare il rimboschimento ed il miglioramento delle colture e dei pascoli montani, incitando i proprietari a trarne partito, assistendoli col suo consiglio.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-05-16;1126#art-r-153

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