RegolamentoCapo II

Art. 156

In vigore dal 21 lug 1926
I beni immobili e mobili dell'azienda devono essere descritti in un inventario, che dovrà essere sempre tenuto in corrente. Detti beni devono essere dati in consegna al direttore dell'azienda, il quale ne diviene contabile. L'inventario sarà redatto a cura della Giunta municipale è verrà riveduto, all'atto dell'insediamento di ogni nuova Commissione, dalla Commissione stessa e dal direttore dell'azienda.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-05-16;1126#art-r-156

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