RegolamentoCapo II

Art. 154

In vigore dal 21 lug 1926
Il direttore e la Commissione, salve le responsabilità contemplate dall'art. 318 della legge comunale e provinciale, rispondono di ogni danno economico arrecato all'azienda con dolo o colpa grave.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1926-05-16;1126#art-r-154

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo