RegolamentoCapo II

Art. 159

In vigore dal 21 lug 1926
Il bilancio preventivo dell'azienda comprende: a) nella parte attiva tutte le rendite e le entrate reali o figurative che si presume possano aver luogo nell'anno; b) nella parte passiva tutte le spese reali e figurative, gli oneri, le perdite che si presume possano aver luogo nell'anno. Esso è predisposto dal direttore, deliberato dalla Commissione, e sottoposto all'approvazione del Consiglio comunale entro il 30 settembre di ogni anno, accompagnato da una relazione in cui è esposto il programma di amministrazione dell'azienda. Sono altresì sottoposte all'approvazione del Consiglio tutte le variazioni che nel corso dell'anno finanziario si riscontrasse necessario apportare agli stanziamenti contenuti nel bilancio ed al piano di amministrazione dell'azienda.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-05-16;1126#art-r-159

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