Regolamento›Titolo IV›Capo I
Art. 136
185 / 193In vigore dal 21 lug 1926
Il prezzo dei fondi espropriati, detratto eventualmente il credito dell'Azienda del demanio forestale per le spese di cui le spetti il rimborso, sarà pagato o depositato in conformità delle disposizioni degli e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sull'espropriazione a causa di pubblica utilità.
Il pagamento dell'indennizzo a favore dei proprietari che accettarono il prezzo offerto potrà esser fatto anche dopo che il Collegio arbitrale avrà determinata la misura dell'indennizzo dovuto a coloro che non accettarono il prezzo stesso. Qualora avvenga questo ritardo nel pagamento sarà corrisposto al proprietario l'interesse legale sulle somme pattuite a decorrere dalla data di occupazione del fondo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-05-16;1126#art-r-136