RegolamentoCapo V

Art. 160

In vigore dal 20 mag 1926
Gli agenti di protezione dell'infanzia hanno il diritto di accedere nei locali ove si danno le pubbliche rappresentazioni di cui nell' della legge, per accertare la rigorosa applicazione del citato e del successivo della legge e denunziare le eventuali trasgressioni alle autorità competenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1926-04-15;718#art-r-160

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo