Art. 160
RegolamentoCapo V

Art. 160

168 / 238
In vigore dal 20 mag 1926
Gli agenti di protezione dell'infanzia hanno il diritto di accedere nei locali ove si danno le pubbliche rappresentazioni di cui nell' della legge, per accertare la rigorosa applicazione del citato e del successivo della legge e denunziare le eventuali trasgressioni alle autorità competenti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-04-15;718#art-r-160