Regolamento›Capo V
Art. 159
In vigore dal 20 mag 1926
L'autorità competente, prima di concedere la licenza, prescritta dall' della legge di pubblica sicurezza, per l'affissione e distribuzione di manifesti, stampati o manoscritti, relativi alle rappresentazioni cinematografiche, deve accertare rigorosamente che nei manifesti concernenti spettacoli, da cui, per decisione della Commissione di revisione, debbano essere esclusi i fanciulli e adolescenti, venga in modo chiaro e ben visibile annunziata tale esclusione con la formola seguente:
«Allo spettacolo non sono ammessi coloro che non hanno compiuti i quindici anni ( legge 10 dicembre 1925, n. 2277)».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-04-15;718#art-r-159