Regolamento›Capo V
Art. 162
In vigore dal 20 mag 1926
La esclusione e i divieti previsti negli (primo comma) della legge concernono fanciulli e adolescenti che non hanno compiuto il quindicesimo anno di età.
Agli effetti dell', si presumono di età inferiore ai quindici anni, salvo prova contraria, i fanciulli e adolescenti che abbiano una statura non superiore ad un metro e cinquanta centimetri.
Per l'applicazione degli (secondo comma) e 24 (primo comma), si ha riguardo all'età apparente del fanciullo o dell'adolescente, salvo prova contraria.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-04-15;718#art-r-162