Regolamento›Capo V
Art. 158
In vigore dal 20 mag 1926
Il Ministero dell'interno comunica mensilmente all'Opera nazionale un elenco delle pellicole cinematografiche, per le quali sia stato concesso nel mese precedente il nulla osta per la rappresentazione in pubblico, indicando per ciascuna di esse se la Commissione di revisione abbia deciso che i fanciulli e adolescenti dell'uno e dell'altro sesso possano assistere alla relativa rappresentazione.
L'Opera nazionale deve, a sua volta, segnalare al Ministero dell'interno, a norma dell' del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, le pellicole che, agli effetti dell' della legge, dovrebbero, a suo avviso, essere sottoposte ad una revisione straordinaria dinnanzi alla Commissione di appello, anche se tali pellicole siano già munite di nulla osta per la rappresentazione.
Storico versioni
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