Regolamento›Capo V
Art. 154
In vigore dal 20 mag 1926
Alla domanda della licenza, prevista dall' della legge 30 giugno 1889, n. 6144, per pubbliche rappresentazioni da dare nelle sale di varietà, nei circhi equestri e in qualunque altro luogo pubblico o aperto al pubblico, esclusi i teatri per rappresentazione di opere liriche o drammatiche, occorre unire i certificati di nascita dei minorenni che prendono parte alle rappresentazioni.
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