Regolamento›Capo V
Art. 155
In vigore dal 20 mag 1926
L'autorizzazione all'impiego di uno più fanciulli nella preparazione di un determinato spettacolo cinematografico, a norma dell' (terzo comma) della legge, può essere concessa dal prefetto o sottoprefetto solo quando sia stato accertato: che la preparazione e lo svolgimento delle scene nelle quali s'intende impiegare i fanciulli non debbano aver luogo in ore avanzate della notte, nè in località insalubri o pericolose, che l'opera da prestare, per la sua qualità e la durata, sia compatibile con l'età e le condizioni fisiche dei fanciulli per i quali è chiesta l'autorizzazione e che il soggetto della rappresentazione non sia tale da potere danneggiare moralmente i fanciulli medesimi.
Prima di provvedere sulla domanda di autorizzazione, il prefetto o sottoprefetto deve promuovere su di essa il parere del Comitato di patronato della zona in cui risiedono i fanciulli da impiegare nella rappresentazione.
Il Comitato, compiuti gli opportuni accertamenti, si pronunzia sulla domanda, indicando, ove ne sia il caso, le condizioni alle quali debba essere subordinata l'autorizzazione, per garentire la salute e la moralità dei fanciulli.
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