Regolamento›Capo V
Art. 151
In vigore dal 20 mag 1926
Le disposizioni contenute nei primi due commi dell' della legge non si riferiscono al caso in cui la somministrazione e l'uso del vino o di altra bevanda alcoolica siano autorizzati da prescrizione medica e per specifici motivi sanitari, nei riguardi di determinati adolescenti.
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