RegolamentoCapo IV

Art. 148

In vigore dal 20 mag 1926
Allo scopo di rendere più facile ed efficace l'assistenza profilattica dei bambini da collocare, a norma dell', presso famiglie, i Consigli direttivi delle federazioni provinciali possono promuovere, in quelle località rurali in cui le condizioni sanitarie e l'educazione igienica della popolazione lo consentano, l'organizzazione di centri di allevamento per i detti bambini, e specialmente per i lattanti, sotto la direzione sanitaria e il controllo del direttore del più vicino dispensarlo antitubercolare. I bambini collocati nei detti centri debbono essere affidati ad allevatrici sane e intelligenti, e posti sotto la quotidiana sorveglianza di un'assistente visitatrice d'igiene materna e infantile, la quale deve curare che essi vengano presentati ogni mese al dispensario antitubercolare e deve inoltre sollecitamente riferire al medico del dispensario tutte le anomalie che si possano verificare.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-04-15;718#art-r-148

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