RegolamentoCapo IV

Art. 144

In vigore dal 20 mag 1926
I fanciulli ancora immuni, ma coabitanti con tubercolotici, o affetti da forme tubercolari latenti, chiuse, localizzate e non contagiose, devono essere indirizzati ai preventori, o alle colonie profilattiche, o agli ospizi marini. Quelli non ancora malati possono anch'essere collocati presso famiglie abitanti in campagna, sotto la continua vigilanza dei patroni e delle assistenti visitatrici. Quando il lattante e la madre esposti al contagio siano immuni, l'assistenza dev'essere attuata in maniera da non separare il bambino dalla madre, provvedendo, ove particolari ragioni non vi si oppongano, all'immediato allontanamento dell'uno e dell'altra dall'ambiente infetto e al loro collocamento in un ambiente sano, possibilmente in campagna: salvo ad apprestare alla madre la necessaria assistenza economica e, quando essa sia predisposta alla tubercolosi, anche le opportune cure profilattiche, eventualmente con l'invio in una colonia marina o montana. Qualora non si possa provvedere al contemporaneo allontanamento del bambino lattante e della madre dall'ambiente infetto, o all'isolamento del malato con essi coabitante, oppure la madre sia affetta da tubercolosi, il Comitato di patronato cura il ricovero del bambino, sin dalla nascita e non oltre il quindicesimo giorno di vita, in un preventorio per lattanti. Il ricovero si può effettuare anche dopo il quindicesimo giorno, quando l'esame clinico e biologico stabilisca l'immunità del bambino. Raggiunto il terzo anno di età, il bambino deve essere trasferito in un reparto o in un preventorio per l'età prescolastica. I fanciulli riconosciuti affetti da forme tubercolari mediche o chirurgiche, debbono essere avviati ai sanatori od ospedali e, se affetti da tubercolosi aperta contagiosa, ricoverati in appositi padiglioni. Quando non sia possibile l'allontanamento del fanciullo dalla famiglia, il Comitato di patronato deve provvedere col concorso del dispensario antitubercolare e delle visitatrici, all'assistenza del fanciullo medesimo nell'ambito familiare.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-04-15;718#art-r-144

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