Regolamento›Capo IV
Art. 145
In vigore dal 20 mag 1926
Prima di provvedere al collocamento di un fanciullo presso una determinata famiglia, a norma del primo comma del precedente , il Comitato di patronato deve accertare le condizioni sanitarie e morali della famiglia medesima, incaricando un'assistente visitatrice di provvedere ad una visita domiciliare ed assumendo, inoltre informazioni per mezzo del medico condotto e delle autorità di pubblica sicurezza del Comune in cui la famiglia risiede.
Il medico condotto ha l'obbligo di prestare la necessaria assistenza sanitaria ai fanciulli collocati, a norma dell'articolo citato, presso famiglie del Comune e di curare che i bambini stessi vengano ogni mese presentati al dispensario antitubercolare.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-04-15;718#art-r-145