RegolamentoCapo IV

Art. 141

In vigore dal 20 mag 1926
Le classi e scuole all'aperto, istituite col contributo finanziario dell'Opera nazionale, debbono aver sede in località riconosciute idonee dalla Giunta esecutiva ed essere ordinate secondo le norme stabilite nel presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1926-04-15;718#art-r-141

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo