Regolamento›Capo III
Art. 139
In vigore dal 20 mag 1926
I patroni e le visitatrici addette ai Comitati di patronato debbono svolgere un'opera di amorevole persuasione, per indurre ogni madre nubile ammessa all'assistenza a riconoscere il figlio o a chiederne la legittimazione par decreto Reale e debbono inoltre agire cautamente, per ottenere, quando ciò sia possibile, che il padre del bambino assistito aderisca a legittimare la sua unione con la donna, o a corrispondere a questa un congruo assegno alimentare.
Ove tali iniziative conducano ad un risultato favorevole, i patroni debbono occuparsi, quando occorra, delle pratiche amministrative per il riconoscimento o la legittimazione del figlio, o per la celebrazione del matrimonio.
Qualora ne ricorra l'opportunità, i patroni debbono procurare alla madre nubile e al figlio il patrocinio legale necessario per l'azione di dichiarazione di paternità o per l'azione diretta a conseguire l'assegnazione degli alimenti nei casi previsti dal Codice civile.
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