RegolamentoCapo III

Art. 135

In vigore dal 20 mag 1926
Il Comitato di patronato, in quanto non provvedano istituzioni locali, può somministrare alle madri bisognose, su proposta delle visitatrici addette al consultorio, corredini, culle, vaschette da bagno, indumenti per i divezzi, medicinali ed altri oggetti per l'assistenza del bambino. La somministrazione è fatta, per incarico del Comitato, dalle visitatrici. Il Comitato di patronato, su proposta del direttore del consultorio o della visitatrice, può assegnare speciali premi d'incoraggiamento alle madri che frequentino con assiduità il consultorio e dimostrino particolare diligenza e amorevolezza nell'allattamento o allevamento del bambino, seguendo esattamente le prescrizioni del medico e i consigli della visitatrice. Nell'assegnazione del premio devesi tener conto delle condizioni del bambino all'atto della sua presentazione al consultorio e del miglioramento da esso conseguito in seguito all'allattamento o allevamento materno. Quando le condizioni della madre o del bambino lo esigano e si tratti di madre bisognosa o abbandonata, ai sensi dell' del presente regolamento, il direttore del consultorio promuove dal Comitato di patronato l'ammissione della madre al refettorio materno e del bambino al dispensario di latte o alla cucina infantile. Nei casi d'urgenza il direttore del consultorio provvede direttamente all'ammissione, salvo ad informarne subito dopo il Comitato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1926-04-15;718#art-r-135

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo