Regolamento›Titolo IV›Capo I
Art. 121
In vigore dal 20 mag 1926
Sono ammesse alle forme di assistenza e protezione della maternità, previste dalla legge e dal presente regolamento
1º le gestenti e madri nubili o vedove, abbandonate e prive di sufficienti risorse;
2° ogni gestante o madre legittimamente coniugata, che sia stata abbandonata dal marito, oppure abbia il marito degente in un istituto di cura, o ricoverato in un istituto di beneficenza, o detenuto in carcere, o in condizioni che non gli consentano di provvedere al mantenimento della famiglia.
Possono essere ammesse all'assistenza soltanto quelle madri che allevino direttamente i rispettivi bambini: salvo che si tratti di donna riconosciuta fisicamente incapace di allattare, oppure ragioni d'indole igienico-sanitaria o speciali condizioni d'ambiente o motivi d'ordine morale esigano la separazione del bambino dalla madre.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-04-15;718#art-r-121