Regolamento›Capo II
Art. 123
In vigore dal 20 mag 1926
In ogni comune ove siano medici specializzati in ostetricia dev'essere istituito, a cura dei Comitati di patronato ed a spese dell'Opera nazionale, quando il comune o altro ente conceda gratuitamente locali idonei all'uopo, un ambulatorio per la sorveglianza igienica delle donne gestanti, specie nei riguardi delle malattie sociali, e per la cura delle complicazioni e anomalie della gravidanza, pericolose per la madre ed il bambino. All'ambulatorio è possibilmente annessa una guardia ostetrica per il pronto soccorso in ogni forma di accidenti ostetrici.
Possono essere istituiti ambulatori ostetrici, con compiti più ristretti, anche nei comuni mancanti di sanitari specializzati, quando sia possibile assicurare il regolare funzionamento di tali ambulatori, mediante il servizio periodico di medici specializzati residenti in vicine località.
Dove manchi l'ambulatorio, il servizio di consultazione ostetrica è fatto, in locali che siano all'uopo assegnati dal comune, da un medico condotto, coadiuvato da una o più levatrici.
In ogni provincia gli ambulatori ostetrici sono riuniti dal Consiglio direttivo della federazione provinciale in uno o più gruppi, ciascuno dei quali è dal Consiglio stesso coordinato, mediante speciali accordi approvati dalla Giunta esecutiva dell'Opera nazionale, ad un asilo od istituto di maternità e ad una mutualità materna.
L'Opera nazionale provvede gradatamente perché un asilo di maternità ed una mutualità materna funzionino in ognuno dei comuni più importanti, ed almeno in ogni capoluogo di circondario.
L'asilo e la mutualità, insieme al gruppo di ambulatori ad essi coordinato, costituiscono un centro di assistenza materna, posto sotto la direzione e il controllo del Consiglio direttivo della federazione provinciale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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